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STATUTO

Del GRUPPO LAVORATORI ANZIANI della società BREDA Costruzioni Ferroviarie

TITOLO II° – Soci

Art. 1) – Traendo origine dalla precedente omonima associazione di fatto, è costituita fra i dipendenti della Società Breda Costruzioni Ferroviarie aventi titolo di “Anziano di Azienda” secondo il presente Statuto e che vogliano aderirvi, una Associazione denominata “GRUPPO LAVORATORI ANZIANI della Società BREDA Costruzioni Ferroviarie”, con sede in Pistoia, Via del Can Bianco 35. Essa aderisce all’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani di Azienda ed è retta dalle norme del presente Statuto e da quelle dello Statuto della suddetta Associazione Nazionale.

Art. 2) – Scopo della Associazione è di porre a disposizione di tutte le maestranze il contributo. di esperienza acquista dagli anziani attraverso il lungo periodo di servizio prestato, al fine di elevare nella società e negli ambienti di lavoro il valore dell’apporto collaborativo, al fine di facilitare la risoluzione dei problemi sociali, ed infine per favorire l’incremento delle relazioni umane nell’ambito dell’azienda, affinchè ogni partecipante possa trovare in esso la più larga possibilità di espandere la ricchezza della propria personalità. In particolare il Gruppo si propone di contribuire a mantenere fra i diversi fattori dell’Impresa, in uno spirito di assoluta apartiticità, quella solidarietà ed armonia di intenti che è indispensabile per il proseguimento di una finalità che si intende di comune interesse. A tal fine il Gruppo si considera a disposizione di ogni Organo costituito e riconosciuto, nell’ambito dell’Impresa, nei casi in cui si ritenga di utilizzare il sereno contributo di esperienza del Gruppo stesso, dei suoi esponenti, dei suoi iscritti, per la soluzione di problemi di comune interesse.

 Art. 3) – Il Gruppo si propone anche di prestare opera di assistenza a quei colleghi che, pur avendo abbandonato il servizio, hanno conseguito il diploma di anzianità e che versano in condizioni di bisogno.

TITOLO II° – Soci

 Art. 4) – Possono far parte del Gruppo in qualità di soci tutti i dipendenti della Società Breda Cоstruzioni Ferroviarie (Dirigenti, Funzionari, Impiegati, Operai) che abbiano maturato un certo рeriodo di lavoro dipendente, del quale almeno una certa parte in servizio presso la Società Breda Costruzioni Ferroviarie. La durata di detti periodi verrà stabilita, tempo per tempo, dal Consiglio Direttivo del Gruppo stesso. L’ammissione al Gruppo avviene di diritto, dietro benestare dell’interessato, successivamente alla segnalazione fattagli dal Gruppo dell’avvenuta maturazione dell’anzianità prescritta.

Art. 5) – La qualità di Socio si perde per: – dimissioni volontarie; – morosità nel pagamento dei contributi sociali; – espulsione. Contro il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo del Gruppo, l’interessato ha facoltà di ricorrere, entro 2 mesi, al Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale, il quale delibera inappellabilmente.

TITOLO III° – Organi sociali

Art. 6) – Sono organi del Gruppo:

– l’Assemblea generale degli iscritti;

 – il Consiglio Direttivo;

– il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 7) – L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno. Essa elegge i membri del Consiglio Direttivo e 2 Sindaci Revisori dei conti.

Art. 8) – La convocazione dell’Assemblea sarà fatta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo, mediante avviso affisso presso la sede sociale. I soci possono farsi rappresentare nell’assemblea da altro socio mediante regolare delega scritta; ciascun socio non può però essere portatore di più di due deleghe. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, anche per deliberare modifiche dell’atto costitutivo e del presente statuto, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza dei presenti. Farà fede delle deliberazioni dell’Assemblea il verbale della riunione firmato dal Presidente, dal Segretario e da 2 soci designati, a maggioranza, dall’Assemblea stessa all’inizio della riunione.

Art. 9) – Il Consiglio Direttivo si compone di 13 membri, dei quali 9 in attività di servizio e 4 in pensione, nominati dall’Assemblea. I Consiglieri durano in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Spetta al Consiglio Direttivo:

a) eleggere fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l’Economo;

b) deliberare sui provvedimenti disciplinari di cui all’art. 5;

c) deliberare sulle attività del Gruppo;

d) promuovere iniziative di carattere generale.

Art. 10) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre o comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal membro più anziano. Le sedute sono valide con la presenza di almeno i due terzi dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 11) Il Presidente rappresenta il Gruppo, sia nei confronti della Direzione Aziendale e degli Organi dell’impresa, sia nei confronti dell’Associazione Nazionale e dei terzi. Egli sovraintende al funzionamento del Gruppo, da esecuzione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio che presiede.

TITOLO VI° – Rinvio

Art. 12) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme del1o Statuto dell’Associazione Nazionale o, in mancanza, delle leggi in materia.